Focus a Napoli dell’Ordine interprovinciale.

Ordine delle professioni sanitarie Tsrm Pstrp ed evoluzione dei profili professionali: ad oltre 6 anni di distanza dall’istituzione dell’Ente di autogoverno, casa comune delle 18 professioni, i tempi sono maturi per istituire una Cassa di previdenza autonoma mentre sono sempre più numerose le Società tra professionisti (Stp) che affilano le armi per rendere più proficue per gli utenti e più vantaggiosi per i professionisti sul mercato le prerogative societarie e associative.
Ad accendere i riflettori su alcuni dei temi più sentiti e partecipati dalla platea dei circa 12 mila iscritti all’Ordine interprovinciale di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta ma che investono l’interesse dell’itera platea nazionale dei 18 profili afferenti agli Ordini Tsrm Pstrp, un corso di formazione (valido ai fini Ecm), che si è svolto presso il centro congressi Tiempo, al Centro direzionale di Napoli, per iniziativa dell’Ordine guidato da Franco Ascolese che ha introdotto i lavori insieme al Tesoriere Vincenzo Braun e a Pietro Rutigliani, presidente dell’Albo odontroiatri (Cao) dell’Ordine dei Medici di Napoli e provincia.
Giunti a Napoli, per l’occasione, la presidente nazionale della FNO Tsrm Pstrp Teresa Calandra, Andrea Tuzio, consulente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Alessandro Beux e Vincenzo Di Salvatore, componenti del Comitato centrale Fno Tsrm Pstrp. Questi ultimi hanno affrontato rispettivamente i temi relativi allo stato dell’arte della istituzione della cassa previdenziale per i professionisti Tsrm Pstrp e i vantaggi di questo passaggio atteso e l’evoluzione dei profili professionali in un excursus che Beux ha condito di una serie di spunti di riflessione sulle competenze, le responsabilità, la giurisprudenza di merito di profili professionali che, negli anni, hanno progressivamente cambiato pelle per assumere contorni e possibilità sempre più evoluti. Affidata invece ad Antonella La Porta, commercialista consulente dell’Ordine interprovinciale di Napoli, una relazione sui modelli organizzativi e sulle opportunità nella gestione d’impresa dei professionisti. Nell’occasione il Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini Tsrm Pstrp incontrerà le Commissioni d’albo territoriali.
Le domande chiave a cui si è provato a dare una risposta sono: come può essere svolta l’attività sanitaria?. E quella di impresa? E quale evoluzione per le professioni? La prima rimanda allo studio monoprofessionale e allo studio associato. La seconda all’attività d’impresa. Lo Studio professionale singolo è la sede di espletamento dell’attività del professionista, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio non ha rilevanza giuridica autonoma e, in quanto strettamente legato al professionista, cessa di avere efficacia al cessare dell’attività del professionista stesso. Lo studio non è un locale «tecnicamente» aperto al pubblico, ovvero non è accessibile alla generalità indistinta degli utenti, ma solo dai pazienti del professionista che con lui hanno un rapporto contrattuale basato sulla fiducia. Lo Studio associato è del tutto assimilabile allo studio personale, in quanto la responsabilità professionale rimane in capo al singolo professionista associato.
Che cos’è dunque una Stp? Può intanto essere monoprofessionale e multidisciplinare. Lo Stato italiano riconosce attualmente 30 professioni sanitarie per l’esercizio delle quali è obbligatoria l’iscrizione ai rispettivi Ordini professionali.
Si tratta di circa 1.200.000 professionisti che operano in strutture pubbliche e private.
L’associazione è lo strumento di cui gli stessi si avvalgono per condividere gli oneri connessi alla relativa gestione, quali le spese di manutenzione, le retribuzioni del personale, l’acquisto delle apparecchiature e del materiale di consumo…
Una società può essere costituita per svolgere attività di impresa con terzi allo scopo di conseguire utili (lucro oggettivo), destinati poi ad essere eventualmente divisi dai soci (lucro soggettivo).
Si basa sul Rapporto fiduciario l’etica professionale ecc. nell’ambito di criteri di concorrenzialità. Vale la pena ricordare le principali forme di società: semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni. Esiste dunque una pluralità modelli organizzativi, una pluralità di soci e socio unico e autonomia patrimoniale. Quanto alla compagine sociale ci possono essere i cosi professionisti e i soci non professionisti con l’obbligo di rispettare un rapporto tra le due categorie in termini quantitativi e di capitale posseduto, tale da determinare una preponderanza dei soci professionisti sui soci non professionisti. Le quote societarie (la partecipazione al capitale) dei professionisti devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. La compagine sociale, oltre a rispettare le suindicate quote di maggioranza tra le due diverse categorie di soci, deve essere composta da soggetti che non abbiano partecipazioni in altre società tra professionisti, siano essi soci professionisti ovvero soci investitori. Come si costituisce dunque una Stp: serve un atto costitutivo, uno statuto, l’iscrizione all’albo e alla Camera di Commercio e serve una polizza assicurativa (LEGGE 8 marzo 2017, n. 24. Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie). Vale la pena infine ricordare che la Regione Campania con il DCA n. 107 del 20 dicembre 2019 (entrato in vigore il 1° gennaio 2020) definisce: •lo studio medico, odontoiatrico o di altre professioni sanitarie, la sede in cui il professionista, singolo o associato, esercita personalmente ed in regime di autonomia l’attività sanitaria;
la società tra professionisti (STP), come la società costituita per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.183 ed in possesso dei requisiti ivi previsti;
lo studio polimedico, la sede nella quale più professionisti, anche di discipline specialistiche diverse, esercitano la propria attività professionale in maniera autonoma e indipendente dagli altri, utilizzando la stessa unità immobiliare, condividendo alcuni servizi, in particolare la sala d’attesa ed i servizi igienici del settore può poi rispondere alle domande: la STP è una srl? •a STP può fare attività di consulenza? La STP può avvalersi di collaboratori? La STP ha un direttore sanitario? La STP può avere più sedi? Le quote della STP sono ereditabili? L’amministratore può essere anche un soggetto terzo? Un Il socio di una STP può detenere quote di altre società?
Volgendo infine lo sguardo al futuro della professione, nella sua lunga e dettagliata sessione Alessandro Beux ha sottolineato che «Le singole professioni sanitarie, per avere un futuro, devono definire e dichiarare il loro fine ultimo, la loro ragion d’essere, senza farsi zavorrare da riferimenti ad aree di intervento, tecnologie usate, tecniche adottate, atti compiuti e altro. I mezzi sono a disposizione di ogni singola professione, ciascuna per quel che le è proprio. Solo in questo modo ognuna di esse potrà permanere, perché capace di essere nei termini in cui la società e i suoi individui le richiedono. Diversamente, saranno loro stesse a determinare la loro inesorabile decadenza».